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Statuto della fondazione

Allegato "B" all'atto n. 17.738/11.295 di Repertorio

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"FONDAZIONE SAIL ON ETS"

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STATUTO

(Fondazione ex d.lgs. 117/2017)

Versione italiana ricavata dal testo inglese fornito

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TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

 

Articolo 1

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle loro successive modificazioni ed integrazioni, la Fondazione denominata

"FONDAZIONE SAIL ON ETS"

La Fondazione potrà altresì far uso della denominazione in lingua inglese "SAIL ON FOUNDATION ETS". ETS è l’acronimo di Ente del Terzo Settore.

 

Articolo 2

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Parma.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato al trasferimento della sede legale della Fondazione purché resti nell'ambito del territorio comunale di Parma.

E' altresì autorizzato ad aprire o chiudere sedi secondarie della Fondazione. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e Internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La durata della Fondazione è illimitata.

 

TITOLO II – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

 

Articolo 3

La Fondazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui di seguito; essa ha come scopo il sostentamento e la promozione delle attività di seguito elencate.

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei termini previsti dal Dlgs 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- la ricerca scientifica e lo sviluppo sperimentale, con particolare riferimento al settore delle tecnologie green, dell'ingegneria e delle tecnologie della propulsione;

- la formazione e l'istruzione, anche attraverso attività formative, divulgative e di aggiornamento nei settori scientifico, tecnologico e ambientale;

- la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, con particolare attenzione alla sostenibilità, all'innovazione tecnologica e alla diffusione di conoscenze e pratiche orientate alla riduzione dell'impatto ambientale;

- la promozione di iniziative, progetti e collaborazioni con enti, istituzioni, università, centri di ricerca e altri soggetti, pubblici o privati, coerenti con le finalità della Fondazione.

 

Articolo 4

La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e di conservazione del patrimonio e può compiere, nei limiti della legge e dello statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, ritenute necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri scopi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili e beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, società, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni e incontri procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

l) concedere in licenza o vendere i diritti di utilizzo di progetti tecnologici (brevetti, software, know-how) in cambio di "royalties", a patto che l'operazione generi risorse da reinvestire interamente negli scopi istituzionali dell'ente.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati aventi analoghi scopi.

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

 

TITOLO III – RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

 

Articolo 5

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione, il cui complessivo valore è di euro 520.000,00 (cinquecentoventimila).

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili e/o terreni o altre utilità suscettibili di valutazione economica impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da soggetti terzi;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non impiegata nella gestione corrente e/o esuberante che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

 

Articolo 6

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione e/o al Patrimonio;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi da soggetti terzi;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

 

Articolo 7

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un Bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale (con l'indicazione di proventi e degli oneri dell'ente) e della relazione di missione dell'ente che ne illustra l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 2017, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117 del 2017. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predisporrà il Bilancio unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività che saranno presentati al medesimo organo entro il 30 aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Fondazione, il Bilancio unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività saranno presentati per l'approvazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 Dlgs 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Copia del rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato ed alle relazioni dell'Organo di Controllo, dovranno essere depositate nei modi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio preventivo approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal presidente o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, che eccedano i limiti dello stanziamento del bilancio preventivo approvato, debbono essere sempre ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta valida successiva.

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque superiori ad un milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio Sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000) euro annui deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compresi corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

 

Titolo IV – IL FONDATORE

 

Articolo 8

Il Fondatore è il signor Oddo Luca Rodolfo Guido.

Il Fondatore può designare, anche in via testamentaria, la persona destinata a succedergli nell’esercizio di tutte le prerogative e dei diritti previsti dal presente Statuto. La facoltà di designare un successore si trasmette in perpetuo.

Al Fondatore spetta il diritto di veto sulle delibere del Consiglio di Amministrazione riguardanti operazioni di trasformazione, fusione e scissione.

 

TITOLO V – ORGANI DELLA FONDAZIONE

 

Articolo 9

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- l'Organo di controllo;

- il Revisore Legale dei Conti, ove ricorrano i requisiti di legge;

- i Comitati, ove istituiti.

È ufficio della Fondazione, ove istituito, il Direttore generale della Fondazione.

 

TITOLO VI – DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

Articolo 10

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Il primo Consiglio è nominato nell'atto costitutivo dal Fondatore.

Il Fondatore ha diritto, inoltre, sia di designare e nominare, congiuntamente, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, sia di assumere la carica di Presidente della Fondazione a tempo indeterminato, salvo rinuncia, impedimento permanente o altre cause di cessazione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti reputati di utilità e prestigio per la vita della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina; nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

1) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;

2) approvare il Bilancio di Previsione e il Bilancio consuntivo;

3) approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;

4) nominare il Presidente della Fondazione (una volta che sia cessato da tale carica il Fondatore), nonché i Vice Presidente della Fondazione, scegliendoli al proprio interno;

5) nominare i membri dell'Organo di Controllo;

6) deliberare eventuali modifiche statutarie;

7) delibere trasformazioni, fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 42-bis c.c.;

8) deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

9) nominare e revocare il Direttore Generale della Fondazione, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone compiti, durata e natura dell'incarico;

10) istituire, ove opportuno, comitati con incarichi specifici, ai sensi del presente statuto;

11) istituire comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività, procedendo alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;

12) nominare, ove opportuno, Curatori come pure Direttori della Fondazione ovvero di singoli suoi dipartimenti

13) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte l'anno d'iniziativa dal Presidente o, su suo incarico, dal Vicepresidente. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente e del Vice Presidente, alla convocazione provvederà il Presidente dell'Organo di Controllo.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, con i quali si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti

Le delibere del Consiglio debbono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, esso delibera validamente con l'intervento di almeno due componenti e in tal caso decide all'unanimità di essi.

Il Direttore Generale dell'ente, se nominato, interviene alle sedute con voto consultivo.

I verbali delle sedute consiliari e delle annesse deliberazioni sono stesi da un Segretario designato dal Presidente fra i componenti del Consiglio stesso o anche di estranei al medesimo e sottoscritti da coloro i quali sono intervenuti all'adunanza.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'avviso di convocazione può altresì prevedere che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

In ogni caso le deliberazioni si intendono adottate quando alla riunione partecipa l'intero Consiglio di Amministrazione ed è presente la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

 

TITOLO VII – DEL PRESIDENTE

 

Articolo 11

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività dell'ente, redige la relazione morale da sottoporre al Consiglio.

Il Consiglio ha facoltà di delegare alcune sue competenze ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione. Può esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva per la ratifica del proprio operato entro 48 ore. In caso di assenza o di impedimento, i suoi poteri sono assunti dal Vicepresidente o, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina. Il Presidente (una volta cessato dalla carica il Fondatore) e il Vicepresidente restano in carica fino alla scadenza del mandato consiliare, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

 

TITOLO VIII – DELL'ORGANO DI CONTROLLO

 

Articolo 12

La Fondazione si uniforma agli obblighi previsti dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) in relazione all'Organo di Controllo (art. 30) e alla Revisione Legale dei Conti (art. 31).

La Fondazione nomina un Organo di Controllo anche monocratico. Ai componenti l'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di cui uno con funzione di Presidente.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui uno dei suoi componenti sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8 e attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14.

Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai membri dell'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e amministrative.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Ai membri del Collegio ed al Presidente spetteranno i compensi deliberati in sede di nomina, che non potranno essere superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 29 del D.M. n. 140 del 2012.

 

Articolo 13

La Fondazione nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017).

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dall'Organo Amministrativo.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

Al Revisore spetterà il compenso previsto dalla Tariffa Dottori Commercialisti avuto riguardo agli onorari minimi.

 

TITOLO IX – DEI COMITATI

 

Articolo 14

I Comitati, ove istituiti, sono organi consultivi della Fondazione e sono composti da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione.

I Comitati formulano, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative.

Ciascun membro dei Comitati resta in carica per il tempo stabilito all'atto della sua nomina, salvo revoca o dimissioni.

I Comitati sono presieduti e si riuniscono, in base ai rispettivi regolamenti interni.

Ai membri dei Comitati spetterà, salvo diversa delibera, un gettone di presenza onnicomprensivo per ciascuna seduta la cui misura sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

 

TITOLO X - DEL DIRETTORE GENERALE

 

Articolo 15

Il Direttore Generale, quale ufficio ausiliario del Consiglio di Amministrazione, è nominato, ove opportuno, dal Consiglio di Amministrazione medesimo e scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.

Il Direttore partecipa, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nonché ad eventuali commissioni o comitati. Al Direttore spetterà un compenso adeguato rispetto all'impegno richiesto dallo svolgimento dell'incarico, preventivamente stabilito all'atto della sua nomina.

Il Direttore Generale può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione anche senza giusta causa.

 

TITOLO XI - ALBO D'ORO E SOSTENITORI, BENEMERITI E ADERENTI

 

Articolo 16

L'Albo d'oro contiene l'elenco dei Benemeriti, Sostenitori e Aderenti.

L'Albo è custodito nella sede della Fondazione ed è pubblico per la consultazione.

 

Articolo 17

Sono nominati Benemeriti gli enti pubblici o privati, italiani o stranieri, nonché le persone fisiche e giuridiche, le cui elargizioni a favore della Fondazione siano di valore rilevante, secondo la misura periodicamente determinata dal Consiglio di Amministrazione, e siano destinate all'incremento del Fondo patrimoniale o al sostegno delle attività istituzionali della Fondazione oppure abbiano contribuito con la loro attività ad acquisire elevate benemerenze nei confronti della Fondazione.

La nomina è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che disciplina con apposito regolamento le modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Benemeriti.

Sono nominati Sostenitori gli enti pubblici o privati e le persone fisiche o giuridiche, italiani o stranieri, che contribuiscono al perseguimento degli scopi della Fondazione mediante un'elargizione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero mediante attività, anche professionali, di particolare rilievo a favore della Fondazione.

Sono Aderenti i soggetti che condividono le finalità della Fondazione e contribuiscono al loro perseguimento secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.

Le modalità di ammissione, i diritti, gli eventuali obblighi e le cause di decadenza dei Benemeriti, dei Sostenitori e degli Aderenti sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

 

Articolo 18

Le nuove adesioni dei Benemeriti e dei Sostenitori sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina, di volta in volta, in relazione alla natura e all'entità del sostegno erogato, l'iscrizione nel registro dei Benemeriti ovvero in quello dei Sostenitori.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dei Benemeriti e dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti interni. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cause di esclusione:

- condotta incompatibile con il dovere di leale collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- interdizione o inabilitazione;

- condanna con sentenza passata in giudicato a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Nel caso di enti o persone giuridiche, l'esclusione è altresì deliberata nei seguenti casi:

- estinzione, a qualsiasi titolo intervenuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- liquidazione giudiziale o apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I Benemeriti e i Sostenitori possono recedere in ogni momento dalla loro qualifica ai sensi dell'art. 24 del Codice civile, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni già assunte. Il recesso deve essere comunicato alla Fondazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In ogni caso, l'esclusione o il recesso non comportano la restituzione delle somme versate né danno diritto ad alcun rimborso o indennizzo da parte della Fondazione.

L'iscrizione all'Albo degli Aderenti e la loro eventuale esclusione, per le medesime fattispecie previste per i Benemeriti e i Sostenitori, sono decise dal Presidente motu proprio, fatto salvo quanto previsto nell'apposito regolamento.

 

TITOLO XII - DEI LIBRI DELLA FONDAZIONE

 

Articolo 19

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.

I libri sono redatti a cura del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di propria competenza.

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 117 del 2017 - ove esistenti - di esaminare i libri con richiesta scritta e preavviso all’organo direttivo di almeno tre giorni.

 

TITOLO XIII – DELLO SCIOGLIMENTO E NORME DI RINVIO

 

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei tre quarti (art. 21 comma 3 codice civile) delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o non più raggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

L'utilizzo di beni affidati in concessione, comodato o qualsiasi altra forma saranno disciplinati da specifico contratto tra il concedente e la Fondazione nel quale devono essere disciplinate le modalità di utilizzazione del bene medesimo.

 

Articolo 21

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile e alle disposizioni legislative vigenti - in tema di ETS D.Lgs. n. 117/2017 - in tema di fondazioni di diritto privato.

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FIRMATO ALL’ORIGINALE

         ODDO LUCA RODOLFO GUIDO, Presidente

         PAOLO MICHELI notaio

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